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Analisi della legge
In questa pagina si esamina la legge regionale della
Lombardia che istituisce l’Agenzia per la riconversione dell’industria bellica. Il primo articolo ne descrive le finalità. Ci sembra
opportuno riportarlo nella sua interezza: All’art. 2, si istituisce presso la Giunta regionale l’organismo dell’Agenzia regionale per la riconversione dell’industria bellica, quindi l’Agenzia è uno strumento dell’esecutivo regionale, e non uno strumento consultivo del Consiglio Regionale; questa collocazione ne caratterizzerà profondamente il suo funzionamento. L’art. 3 spiega quali sono i compiti dell’Agenzia e ne elenca cinque che ora analizzeremo nello specifico: a) – elaborare studi sulla situazione e le prospettive di riconversione del settore, sottolineando le implicazioni occupazionali e la valorizzazione delle competenze tecnologiche da trasferire nella produzione civile; b) – proporre indirizzi per trasferire i principi tecnologici e i processi produttivi al settore civile; c) – promuovere progetti di intervento sia con soggetti privati sia pubblici (vedi art. 4); d) – raccogliere, elaborare e divulgare dati relativi al commercio di armi. Questo punto si spiega come una applicazione della legge nazionale n. 185 del 1990 sul controllo e l’esportazione delle armi[1]; e) – formulare proposte al Parlamento e al Governo per la riconversione dell’industria bellica verso la produzione a uso civile, utilizzando i fondi della legge n. 237 del 1993. Precisamente, all’articolo 6 comma 7 della citata legge, furono stanziati dal governo 500 miliardi in cinque anni “per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento”[2]. All’ articolo 4, si definiscono le modalità di intervento dell’Agenzia che realizzerà le proprie finalità sostenendo dei Progetti di intervento che possono comportare: a) “elaborazione di progetti per la fattibilità elaborati dalle imprese e da centri di ricerca”, quindi l’Agenzia potrà finanziare quei progetti volti alla riconversione dal militare al civile; b) realizzazione di attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento volte ad agevolare l’utilizzo delle risorse umane presenti nelle imprese operanti nell’industria bellica in attività produttive alternative; c) “realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo attuati dalle imprese interessate, volti a trasferire le conoscenze e le competenze acquisite nella produzione di materiale di armamento verso applicazioni civili.” In questo punto, si prevede di finanziare quei progetti in grado di trasferire il cosiddetto know-how del settore verso l’uso civile. Sempre nell’art. 4 il comma 2 stabilisce la percentuale finanziabile del progetto che potrà raggiungere un massimo del 50%. Il comma 3 stabilisce un parere obbligatorio dell’Agenzia sui progetti che verranno finanziati dalla Giunta regionale. Infatti, recita “ I soggetti interessati alle agevolazioni […] presentano i propri progetti alla Giunta regionale che, sulla base del parere obbligatorio dell’Agenzia, […] delibera la concessione dei contributi, determinando le modalità e le condizioni per l’erogazione degli stessi.” Osservando il diagramma di funzionamento della procedura di finanziamento dei progetti di riconversione, si evince la funzione centrale dell’Agenzia. L’Agenzia è investita da questa norma della facoltà di assegnare e revocare i finanziamenti ed è sempre nell’Agenzia che si decide quali sono le condizioni di finanziabilità dei progetti presentati dalle imprese. La Giunta Regionale appare in questo processo amministrativo una semplice esecutrice di decisioni prese altrove. Nell’articolo 5, Attuazione degli interventi, si promuove l’utilizzo di risorse nazionali e comunitarie per il finanziamento dei progetti. Quindi, per la riconversione si possono utilizzare le risorse destinate sia dalla legge nazionale citata all’articolo 3 sia dai progetti della Comunità Europea di riconversione dei settori militari in civili, iniziativa europea denominata KONVER. L’articolo 6 definisce cosa si intende per materiale d’armamento indicando le fonti di legge. L’articolo 7 stabilisce la Composizione dell’Agenzia: nel dettaglio si ha:
Dunque l’Agenzia è composta da 12 componenti, di cui undici nominati dal Presidente del Consiglio Regionale. Questi componenti saranno scelti al di fuori del Consiglio Regionale su indicazione di enti esterni al Consiglio stesso, tranne che per i due rappresentanti del Consiglio Regionale. L’articolo 8 prevede una relazione annuale del Presidente di Giunta al Consiglio Regionale sul funzionamento dell’Agenzia, ed è previsto dal comma 2 che ogni due anni il Consiglio Regionale possa deliberare sulle attività dell’Agenzia incluso il suo possibile2scioglimento. L’articolo 9 riguarda la norma finanziaria e precisamente la dotazione finanziaria per l’Agenzia alla quale vennero assegnati fondi per complessivi due miliardi di lire da ripartire in 200 milioni, per attività di studio, di ricerca, di elaborazione e di proposta dell’Agenzia per i compiti finora elencati, e 1800 milioni, per la concessione di contributi per il finanziamento dei progetti di intervento. I rimanenti commi indicano su quali capitoli di bilancio debbano gravare i finanziamenti della legge. [1] La legge fu modificata nel 2003 con la legge n. 148 del 17 giugno 2003 molto più permissiva nel rilascio di autorizzazioni per l’esportazione di materiale bellico, in attuazione dell’Accordo di Farnborough. [2] Legge 19 luglio 1993, n. 237, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell’economia», art. 6, G.U. n. 167 del 19-7-1993.
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