L'Agenzia per la riconversione dell’industria bellica della Regione Lombardia

Il contesto storico 
Presentazione proposta  legge regionale
Il dibattito in Consiglio Regionale
Testo legge regionale 11 marzo 1994  n. 6
Analisi della legge
Nomina dei componenti dell’Agenzia
Inizio dei lavori dell’Agenzia 
Primo bando di finanziamento regionale per la  riconversione dell’industria bellica (1995)
Soggetti beneficiari
Spese ammissibili
Criteri e procedure di valutazione
Progetti presentati
Valutazione dei progetti
Progetti non accolti
Progetti finanziati (1996 - 1997)
Graduatoria dei progetti e assegnazione fondi (.pdf)
L’implementazione dei progetti di riconversione
Secondo bando di finanziamento regionale per la riconversione dell’industria bellica (1997)
Nuovi criteri e procedure di valutazione
Spese ammissibili
Progetti presentati
Valutazione dei progetti del secondo bando (1997)
I rapporti con il Consiglio Regionale
La ricerca sul settore difesa in Lombardia
La chiusura dell’attività dell’Agenzia
Le reazioni all’esterno
Falsa fermata, l’Agenzia non chiude
Epilogo (1999)
Si riparla dell’Agenzia (2003 - 2005)

Nuovi criteri e procedure di valutazione

L’Agenzia regionale approvò i nuovi criteri e le procedure di valutazione dei progetti di intervento per la riconversione modificando rispetto al primo bando di finanziamento del 1995 i criteri e i punteggi da assegnare ai singoli progetti.

Rispetto al bando del 1995, i criteri di valutazione aumentarono da quattro a cinque. Scomparve la voce “trasferimento tecnologico verso attività finalizzate alla salvaguardia del territorio”, quindi fu eliminata la variabile ambientale, il che fu causa di un acceso dibattito fra alcuni componenti dell’Agenzia, e due nuovi criteri vennero introdotti. L’Agenzia inoltre rivide punteggi e pesi percentuali dei criteri già adottati.

  1. Il peso percentuale del punteggio assegnato al criterio, già presente nel bando precedente, della conservazione del livelli occupazionale scese dal 44% al 25%, sebbene in valore assoluto il punteggio sia passato da 20 a 25.
  2. Nuovo criterio introdotto fu il “significativo incremento percentuale relativo alla quota del fatturato civile dell’azienda, rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda, corredato da specifiche previsioni, supporti e strumenti per una adeguata commercializzazione delle produzioni derivanti dai risultati di ricerca finanziati”. Questa nuova indicazione potremmo identificarla con il nome di variabile di riconversione, che assegnava fino a 25 punti, ovvero il 25%. Ciò stava a indicare una svolta della tipologia dei progetti finanziabili. Si trattava inoltre di andare oltre la salvaguardia di un settore in crisi, per dare maggiore impulso alla riconversione di un certo tipo di produzione di natura bellica verso una di tipo civile ‘eticamente’ più desiderabile.
  3. Nuovo criterio introdotto dal nuovo bando, attribuiva un punteggio a quei progetti di fattibilità ricerca e sviluppo (R&S) che coinvolgessero più aziende, in particolare piccole e media industrie (PMI), in associazione fra loro e l’università. Questo criterio cercò di affrontare il problema della cronica debolezza del settore sul tema della ricerca. Principale causa individuata da tutti gli analisti ne era la dispersione in tante piccole aziende. La struttura produttiva delle PMI era di fatto incapace di affrontare le crisi anche per le poche risorse destinate alla ricerca. Il peso assegnato a questo criterio fu di 20 punti (il 20%).
  4. Il criterio del trasferimento di tecnologia, che è identificabile come variabile duale, passò da un peso del 22% del primo bando al 15% del secondo bando. Le caratteristiche di una tecnologia duale, ovvero di un possibile utilizzo sia militare sia civile di una certa produzione, fu ulteriormente ridimensionata ai fini di un finanziamento pubblico. Anche questa scelta di diminuire il peso della tecnologia duale era da parte dell’Agenzia un modo per puntare su progetti maggiormente orientati a una riconversione definitiva delle aziende verso i settori civili.
  5. L’ultimo e nuovo criterio approvato dall’Agenzia assegnava 15 punti Esso risulta, in prima lettura, un elemento di difficile decifrazione in quanto misurava l’applicabilità delle tecnologie verso un uso “esclusivamente civile” [1] dei prodotti riconvertiti. Probabilmente, con questo criterio si volle introdurre un ulteriore variabile per la misurazione della riconversione irreversibile della produzione bellica, un elemento di valutazione della effettiva volontà dell’azienda di volere passare al mercato civile.

Riassumendo, si possono trarre alcune considerazioni sui criteri di valutazione dei progetti di riconversione del bando regionale del 1997. Solo il primo criterio fa riferimento alla conservazione dei posti di lavoro; i rimanenti criteri puntano decisamente sulla riconversione dell’industria bellica. Lo scarso peso dato alla tecnologia duale fa capire fino in fondo il cambio di rotta rispetto ai criteri fissati nel 1995.


[1] Punto e) Applicazioni di tecnologie precedentemente utilizzate nel comparto bellico per la produzione di prodotti esclusivamente ad uso civile (punti da 0-15), in: Agenzia regionale per la riconversione dell’industria bellica, idem, 30 settembre 1997.

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ultimo aggiornamento 25 settembre  2006

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