L'Agenzia per la riconversione dell’industria bellica della Regione Lombardia

Il contesto storico 
Presentazione proposta  legge regionale
Il dibattito in Consiglio Regionale
Testo legge regionale 11 marzo 1994  n. 6
Analisi della legge
Nomina dei componenti dell’Agenzia
Inizio dei lavori dell’Agenzia 
Primo bando di finanziamento regionale per la  riconversione dell’industria bellica (1995)
Soggetti beneficiari
Spese ammissibili
Criteri e procedure di valutazione
Progetti presentati
Valutazione dei progetti
Progetti non accolti
Progetti finanziati (1996 - 1997)
Graduatoria dei progetti e assegnazione fondi (.pdf)
L’implementazione dei progetti di riconversione
Secondo bando di finanziamento regionale per la riconversione dell’industria bellica (1997)
Nuovi criteri e procedure di valutazione
Spese ammissibili
Progetti presentati
Valutazione dei progetti del secondo bando (1997)
I rapporti con il Consiglio Regionale
La ricerca sul settore difesa in Lombardia
La chiusura dell’attività dell’Agenzia
Le reazioni all’esterno
Falsa fermata, l’Agenzia non chiude
Epilogo (1999)
Si riparla dell’Agenzia (2003 - 2005)

Inizio dei lavori dell'Agenzia

L’insediamento dell’Agenzia avvenne il 23 settembre del 1994 a Milano presso gli uffici dell’Assessorato regionale all’Industria ed Artigianato. Presiedette la seduta l’Assessore regionale alle attività produttive Sergio Cazzaniga, il quale, sin dal primo intervento, legò l’attività dell’Agenzia ai programmi della Comunità Europea in favore delle piccole e medie industrie (PMI) della regione Lombardia.
Tra le prime questioni affrontate dall’Agenzia fu il finanziamento di uno
studio sul settore bellico in Lombardia.

Regolamento dell’Agenzia

Nella seconda seduta, si approvò il regolamento interno che, fra l’altro, stabilì che l’Agenzia aveva la facoltà di chiedere il parere di esperti esterni per l’approfondimento di argomenti specifici.

Il regolamento altresì stabilì che i componenti dell’Agenzia potessero farsi sostituire nelle sedute, ma prescrisse che i sostituti non avessero il diritto di voto. I sostituti erano esclusi dall’indennità di presenza e di rimborso spese di cui godevano i componenti effettivi dell’Agenzia. L’ammontare dell’indennità era stabilito in lire 50 mila lorde per ogni presenza più le spese di viaggio(1).

La decadenza dei componenti fu stabilita in caso di dimissioni o per sostituzione accettate o disposte dal Presidente del Consiglio Regionale.



(1) Legge Regionale, 22 novembre 1982, n. 63. In seguito la Regione Lombardia aggiornò le tabelle per i gettoni di presenza e l’ammortare fu fissato in 200 mila lire per seduta.


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ultimo aggiornamento 25 settembre  2006

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