L'Agenzia per la riconversione dell’industria bellica della Regione Lombardia

Il contesto storico 
Presentazione proposta  legge regionale
Il dibattito in Consiglio Regionale
Testo legge regionale 11 marzo 1994  n. 6
Analisi della legge
Nomina dei componenti dell’Agenzia
Inizio dei lavori dell’Agenzia 
Primo bando di finanziamento regionale per la  riconversione dell’industria bellica (1995)
Soggetti beneficiari
Spese ammissibili
Criteri e procedure di valutazione
Progetti presentati
Valutazione dei progetti
Progetti non accolti
Progetti finanziati (1996 - 1997)
Graduatoria dei progetti e assegnazione fondi (.pdf)
L’implementazione dei progetti di riconversione
Secondo bando di finanziamento regionale per la riconversione dell’industria bellica (1997)
Nuovi criteri e procedure di valutazione
Spese ammissibili
Progetti presentati
Valutazione dei progetti del secondo bando (1997)
I rapporti con il Consiglio Regionale
La ricerca sul settore difesa in Lombardia
La chiusura dell’attività dell’Agenzia
Le reazioni all’esterno
Falsa fermata, l’Agenzia non chiude
Epilogo (1999)
Si riparla dell’Agenzia (2003 - 2005)

Primo bando di finanziamento regionale per la riconversione dell’industria bellica (1995)

La Giunta regionale il 14 febbraio 1995 approvò le modalità per la presentazione dei progetti e stabilì quali fossero i soggetti beneficiari, le spese ammissibili e i tempi concessi[1]. Il termine per la domanda di finanziamento fu fissata per il 30 giugno 1995. La Giunta Regionale assegnò all’Agenzia per la riconversione dell’industria bellica il compito di valutare i progetti presentati.

Soggetti beneficiari

Nella delibera di Giunta venne formalizzato quali fossero i soggetti beneficiari degli aiuti per la riconversione dal militare al civile.

  1. imprese operanti nel settore della produzione di beni e servizi di uso militare;
  2. piccole e medie industrie (PMI), singole o associate del settore;
  3. centri di ricerca.

Il ventaglio di soggetti finanziabili fu molto ampio in quanto includeva sia le grandi imprese sia le medie e le piccole sino ad arrivare alle imprese artigiane. Di principio, non si volle escludere nessuno dalla possibilità di finanziamento in quanto dovevano essere altri i criteri di esclusione. Il bando regionale ampliò la tipologia di beni e servizi potenzialmente interessati alla riconversione. Infatti, questa non fu circoscritta al solo materiale di armamento, ma si estese ai beni e servizi di uso militare. Ciò poteva significare in linea teorica che un produttore di divise o un fornitore di materiale non specificamente bellico, ma di utilizzo militare, potesse richiedere un finanziamento. Va ricordato comunque che le domande dovevano passare altri filtri: in primo luogo, la legge regionale per la riconversione che imponeva dei vincoli[2] nell’individuazione di ciò che si intende per materiale di armamento; in secondo luogo, c’era il parere dell’Agenzia e come ultima considerazione la scarsa dotazione finanziaria assegnata al bando stesso.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili al finanziamento secondo il bando regionale furono indicate in tre tipologie:

--  progetti di fattibilità connessi ad ipotesi di conversione, anche parziale;

-- interventi formativi in grado di utilizzare le risorse umane presenti nelle aziende verso ambiti produttivi alternativi;

-- progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al trasferimento delle competenze acquisite nel contesto produttivo bellico verso applicazioni civili.

Le grandi imprese e le PMI del settore potevano beneficiare di progetti che interessavano tutte e tre le tipologie precedentemente elencate, mentre per i centri di ricerca si stabiliva la finanziabilità dei soli studi di fattibilità riconducibili a ipotesi di riconversione.

Nello specifico, il bando stabilì quali fossero le attività di ricerca e sviluppo di cui i soggetti potessero richiedere un finanziamento:

  •  acquisizione di consulenze;
  •  spese del personale tecnico interno direttamente coinvolto nell’intervento;
  • acquisizione delle attrezzature finalizzate alla ricerca e sperimentazione.

Al momento dell’assegnazione dei contributi l’Agenzia stabilì che fossero finanziabili anche le spese riferite:

  •  al personale interno;
  •  alle consulenze;
  •  alla ricerca,  sviluppo e costruzione di un  prototipo;
  •  a indagini di mercato,

sempre che fossero direttamente imputabili al progetto approvato dall’Agenzia. Comunque non era possibile conteggiare le spese generali nelle somme rimborsate dal finanziamento regionale.

Scadenze e tempi di risposta

Nei 30 giorni successivi, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento fissata per il 30 giugno 1995, il settore industria e artigianato delle regione Lombardia avrebbe predisposto l’istruttoria dei progetti presentati.

Nei successivi due mesi, sarebbe stata l’Agenzia a esprimere un parere obbligatorio di merito sulle richieste di finanziamento.




[1] Comunicato del settore industria e artigianato, “Modalità per la presentazione dei progetti di intervento ai sensi dell’art. 4 della L. R. n. 6/1994, Istituzione dell’organismo: «Agenzia regionale per la riconversione dell’industria bellica»”, B.U.R. n. 17 del 27-4-1995, suppl. str. n. 2.

[2] Art. 6 della L. R. n. 6/1994, comma unico: «Ai fini della presente legge, per materiali di armamento, si intendono quelli di cui all’art.2 della L. 9 luglio 1990 n°185 “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento.»


torna alla home page di 
peacedividend.eu
scrivi a : info@peacedividend.eu

ultimo aggiornamento 25 settembre  2006

per una migliore visualizzazione del contenuto di questo sito utilizza il browser open source Mozilla / FireFox
scarica gratuitamente Mozilla



Tutti i contenuti di questo sito www.peacedividend.eu sono di proprietà esclusiva del dott. Massimo Scampini. 

Qualunque utilizzo di parti di esso deve essere preventivamente autorizzata dal proprietario.

Per informazioni contattare: info@peacedividend.eu