|
|
Spese ammissibili Dopo
aver ridefinito i criteri di valutazione dei progetti,
l’Agenzia
fissò con maggiore dettaglio la tipologia di costi sostenuti
dalle aziende e
rimborsabili dai finanziamenti regionali.
Ciò a causa di problemi sorti dall’esperienza con talune aziende nella fase di definizione delle spese sostenute per l’implementazione dei progetti di riconversione. Infatti, almeno un paio di aziende avevano imputato costi difficilmente verificabili o costi generali di gestione. Fu indicato nell’allegato al bando del 1997 come spese ammissibili di finanziamento “le fasi di studio, ricerca, progettazione, realizzazione dei prototipi, sperimentazione e collaudo finale”[1]. Ulteriori spese ammesse furono indicate nelle consulenze di centri di ricerca e università a dimostrazione di un interesse dell’Agenzia di favorire la ricerca per la riconversione della tecnologia bellica. Come per il precedente bando, l’ammontare massimo di finanziamento non poteva eccedere il 50% del costo del progetto di conversione. [1] Deliberazione Giunta
regione Lombardia
n. 19837 del 4-11-1996 (bando 1997), “Modalità per
la presentazione dei
progetti di intervento ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale n.6/1994
Istituzione dell’organismo: Agenzia per la riconversione
dell’industria
bellica.”
|
Tutti i contenuti di questo sito www.peacedividend.eu sono di proprietà esclusiva del dott. Massimo Scampini.
Qualunque utilizzo di parti di esso deve essere preventivamente autorizzata dal proprietario.
Per informazioni contattare: info@peacedividend.eu